Molti clienti ci fanno proprio queste domande. Riteniamo quindi chiarire l’argomento anche sul nostro blog per aiutare tutti gli aspiranti costruttori della propria casetta in legno. Iniziamo con il sottolineare che le casette di legno prefabbricate, anche se dimensioni ridotte come 3x3m, non sono casette mobili o smontabili. Sono invece considerati edifici a tutti gli effetti ed i comuni si dichiarano disponibili alla loro installazione fissando alcune limitazioni di dimensione. Spesso devono essere ancorati ad una platea in cemento armato, soprattutto se casette di legno di medio grandi dimensioni, quindi di peso elevato, oppure se garage di legno (anch’essi di peso elevato) e tali prefabbricati hanno, ovviamente, una lunga aspettativa di vita, al pari degli immobili in muratura. Rispetto comunque ai garage in laterizio ed alle casette in metallo o laterizio le casette da giardino in legno hanno importanti benefici e vantaggi, come già descritto in altri post.

Dopo diversi anni di lavoro nel mondo dei prefabbricati in legno blockhouse siamo, infatti, convinti che dovrebbero rappresentare oramai la prima scelta per chi desidera un vano aggiuntivo in giardino oppure un box auto. Per fortuna il mercato delle casette di legno si sta sviluppando con numeri vertiginosi, a differenza del mercato delle case in legno che resta confinato in una nicchia (gli elevati costi delle case in legno ed i maggiori rischi rispetto il laterizio li rende di basso appeal al pubblico italiano che così tanto ama la solidità e durata del mattone).

Rileviamo che è opinione diffusa che le casette da giardino in legno possano essere realizzate senza autorizzazioni edilizie, che sia possibile realizzarle anche dove non sia possibile costruire edifici, come su terreni agricoli, vincolati o inedificabili. Tale opinione si basa probabilmente sull’idea delle piccole costruzioni prefabbricate in legno come strutture precarie e non come veri e propri edifici. I comuni tendono a facilitare solo le piccole metrature delle capanni da giardino, generalmente sotto i 12mq, ed a volte anche per la realizzazione di un garage di legno sotto i 30mq. Per tali prefabbricati, previa una telefonata all’ufficio tecnico comunale per la verifica con il proprio comune, generalmente si procede senza calcoli statici e senza l’obbligo di particolari autorizzazioni. Ma, essendo ciò a discrezione del comune, è una informazione da verificare, come già detto. Molto spesso sentiamo parlare di case in legno per il giardino (solitamente utilizzate per ricovero attrezzi, spazio gioco per bambini, posto auto…), ma pochissimi sono ben informati in merito ad autorizzazioni e permessi necessari per questo tipo di costruzione. Vediamo di fare un po’ di chiarezza sull’argomento.

 

QUALI SONO I PERMESSI NECESSARI AD UNA CASETTA DI LEGNO?

Per sapere con precisione quali permessi occorrono bisogna prima di tutto controllare se ci siano specifiche al riguardo nel regolamento edilizio comunale. Generalmente nel regolamento edilizio comunaleè sufficiente fare una S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), in quanto trattasi di pertinenze che non superano il 20% del volume dell’edificio principale (generalmente le casette da giardino in legno ed i capanni attrezzi in legno non sono considerati come beni mobili oppure temporanei, quindi sono soggetti a qualche forma di autorizzazione o permesso a costruire). Affinché una casette da giardino in legno, oppure un garage di legno prefabbricato, presenti la caratteristica di pertinenza, si richiede che esso:

  • non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati
  • presenti modeste dimensioni (non deve superare il 20% del volume dell’edificio principale)
  • svolga un ruolo accessorio e strumentale rispetto ad una costruzione principale preesistente
  • possegga una autonoma individualità fisica
  • presenti un ridotto valore rispetto all’immobile principale
 
E’ importante prestare attenzione ai regolamenti edilizi comunali, poiché alcuni potrebbero facilitare le autorizzazioni per dimensioni inferiori ad un certo numero di metriquadrati, oppure se di altezze medie inferiori ad un limite previsto, oppure prevedere delle limitazioni circa i casi in cui per la costruzione sia sufficiente una S.C.I.A o una C.I.L.A (ad esempio il Comune di Verona, nel suo regolamento edilizio comunale stabilisce che casette di legno con coperta massima 8 mq e altezza di gronda massima 2,20m possono effettuare solo una C.I.L.A.
 

AUTORIZZAZIONE DI CASETTE DI LEGNO CON S.C.I.A.

Così come vale per la C.I.L.A. e la C.I.L. (comunicazione di inizio lavori), anche con la S.C.I.A. si possono iniziare i lavori di montaggio della casetta in legno immediatamente dopo la presentazione della documentazione. Il proprietario dell’immobile o l’avente diritto dovrà presentare al Comune i seguenti documenti:

  • Modulo del proprio comune di appartenenza o regione, debitamente compilato e firmato dal proprietario e dal progettista abilitato;
  • Elaborati progettuali, previsti dal regolamento edilizio in relazione al tipo di intervento e zona del P.R.G.;
  • Dichiarazione dei dati dell’impresa esecutrice dei lavori, copia della notifica preliminare (se dovuta);
  • Dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lettere a) e b) dell’art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n 81;
  • Autocertificazioni redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 , che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell’intervento edilizio;
  • Pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (qualora l’immobile fosse sottoposto a vincoli).
Per la S.C.I.A. non sono previsti oneri da pagare, tuttavia alcuni Comuni applicano dei diritti di segreteria per la presentazione dei documenti, il cui ammontare può variare.
 

PERMESSI PER CASETTE DI LEGNO CON C.I.L.A.

Alcuni Comuni, al fine di autorizzare la costruzione delle casette in legno da giardino, oppure dei garage prefabbricati in legno, potrebbero richiedere l’effettuazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (denominata comunemente C.I.L.A.). La differenza è che con la C.I.L.A. e la C.I.L. si possono iniziare i lavori immediatamente dopo la presentazione della documentazione, mentre per la D.I.A. era necessario aspettare i 30 giorni di silenzio assenso. La C.I.L.A. deve essere presentata in Comune dal proprietario dell’immobile o dall’avente diritto ed è composta dai seguenti documenti:

  • Modulo del proprio Comune di appartenenza o regione, debitamente compilato e firmato dal proprietario e dal progettista abilitato;
  • Relazione asseverata dal progettista abilitato;
  • Elaborati di progetto con stato di fatto, stato di progetto e stato intra-operam (chiamato talvolta stato comparativo); 
  • Dati dell’impresa che svolgerà i lavori e DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità (se eseguiti da un’impresa).
Anche per la C.I.L.A. non sono previsti oneri da pagare, tuttavia alcuni Comuni applicano dei diritti di segreteria per la presentazione dei documenti, il cui ammontare può variare.
 

PERMESSO DI COSTRUIRE PER LE CASETTE IN LEGNO (P.C.)

Se nel regolamento edilizio comunale non è specificato nulla riguardo le casette in legno di modesta entità, allora è necessario richiedere questo tipo di autorizzazione. Il permesso di costruire viene rilasciato dal Comune al proprietario dell’immobile o a chi ne abbia il diritto di richiederlo. La richiesta per l’ottenimento del permesso di costruire è formata da:

  • Apposito modello predisposto dal proprio Comune, debitamente compilato e firmato; 
  • Attestazione concernente il titolo di legittimazione (es. atto di proprietà); 
  • Progetto, redatto da un tecnico abilitato al rispettivo albo professionale; 
  • Pagamento degli oneri per il contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione (secondo le casistiche e limitazioni previste dal proprio Comune).
Solitamente i tempi di attesa sono di circa 90 giorni dal momento della richiesta. Dopo l’ottenimento del permesso di costruire, bisogna iniziare i lavori entro un anno e terminarli entro massimo tre anni, a partire dalla data di rilascio.
 

AUTORIZZARE UNA CASETTA IN LEGNO IN IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLO

Nel caso di intervento su zone o beni sottoposti a vincolo (ambientale, architettonico, artistico…), bisognerà allegare alla documentazione anche il nulla osta dell’ente preposto alla tutela del vincolo. In ogni caso, non si potranno iniziare i lavori prima dell’ottenimento del nulla osta (questo vale anche per S.C.I.A., C.I.L. e C.I.L.A.).

 

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